Acque e risorse idriche
Con la Legge 36/94 contenente "Disposizioni in materia di risorse idriche" agli articoli 8 e 9 viene sancito il principio generale che gli Enti Locali debbano organizzare il servizio idrico integrato nelle forme e nei modi di cui alla legge 142/90 e che tale servizio è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta, collettamento e di depurazione delle acque reflue, da organizzarsi sulla base di ambiti territoriali ottimali. Nel maggio del 2002 è stata costituita l’Autorità Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" stabilendo con successivi provvedimenti della Conferenza dell’Autorità d’Ambito il regime di salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Biella da parte di Cordar S.P.A. Biella Servizi. Allacciamento all’acquedotto La domanda di allacciamento all’acquedotto deve essere inoltrata a Cordar Biella Servizi. Prelievi di acqua pubblica Il 1° ottobre 2003 è entrato in vigore il Regolamento regionale 10/R recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" Ai sensi del Regolamento regionale 10/R sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione: a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti precisati dall’art. 5 del medesimo regolamento; b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata; c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici; d) del riutilizzo delle acque reflue depurate; e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonchè la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo; f) dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto per le perforazioni finalizzate al controllo piezometrico della falda e della qualità dell’acqua. Non sono soggette alle disposizioni del regolamento le acque minerali e termali. Nella Regione Piemonte le competenze in materia di rilascio delle concessioni sono affidate alle province, con eccezione dell’utilizzo domestico delle acque sotterranee. Per utilizzo domestico si intende l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purchè tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro. In tal caso (art. 5 del Regolamento 10/R): Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno. Per finalità conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell’autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche. L’uso potabile è consentito dal sindaco, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all’acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua. In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale. L’uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.
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Acque e risorse idriche
Con la Legge 36/94 contenente "Disposizioni in materia di risorse idriche" agli articoli 8 e 9 viene sancito il principio generale che gli Enti Locali debbano organizzare il servizio idrico integrato nelle forme e nei modi di cui alla legge 142/90 e che tale servizio è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta, collettamento e di depurazione delle acque reflue, da organizzarsi sulla base di ambiti territoriali ottimali. Nel maggio del 2002 è stata costituita l’Autorità Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" stabilendo con successivi provvedimenti della Conferenza dell’Autorità d’Ambito il regime di salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Biella da parte di Cordar S.P.A. Biella Servizi. Allacciamento all’acquedotto La domanda di allacciamento all’acquedotto deve essere inoltrata a Cordar Biella Servizi. Prelievi di acqua pubblica Il 1° ottobre 2003 è entrato in vigore il Regolamento regionale 10/R recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" Ai sensi del Regolamento regionale 10/R sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione: a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti precisati dall’art. 5 del medesimo regolamento; b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata; c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici; d) del riutilizzo delle acque reflue depurate; e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonchè la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo; f) dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto per le perforazioni finalizzate al controllo piezometrico della falda e della qualità dell’acqua. Non sono soggette alle disposizioni del regolamento le acque minerali e termali. Nella Regione Piemonte le competenze in materia di rilascio delle concessioni sono affidate alle province, con eccezione dell’utilizzo domestico delle acque sotterranee. Per utilizzo domestico si intende l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purchè tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro. In tal caso (art. 5 del Regolamento 10/R): Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno. Per finalità conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell’autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche. L’uso potabile è consentito dal sindaco, nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all’acquedotto esistente ed e' comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua. In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale. L’uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.