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Spettacoli viaggianti

La legge considera spettacoli viaggianti i circhi, i parchi giochi, le attrazioni e gli spettacoli allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso (ad esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici da intrattenimento), classificate per tipologia nell’elenco approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali (Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i.).
Sono considerate attrazioni le singole attività di spettacolo viaggiante comprese nella sezione I dell’elenco interministeriale citato (giostra per bambini, autoscontro, ecc.).
Ogni attività di spettacolo viaggiante deve essere progettata, costruita, collaudata e utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di standard di buona tecnica emanate da tali organismi, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore. Con la procedura di riconoscimento l'attrazione viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell’esercente all'inizio dell'attività e non è soggetta a scadenza. 
La messa in esercizio della singola attrazione registrata da parte dell'imprenditore autorizzato ex art. 69 tulps, è soggetta a sua volta, al rilascio di una autorizzazione, ex art. 68 tulps. da parte del Comune sul cui suolo è posta in esercizio l'attrazione, anche temporanea. Se l’attività si svolge su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, inoltre, è necessario il rilascio del provvedimento di concessione di area pubblica. All’interno della categoria degli spettacoli viaggianti assume una particolare importanza l’attività circense. Le attività circensi che impiegano animali devono ottenere dal Comune anche l’autorizzazione prevista dalla legge regionale sul benessere animale. Tale autorizzazione è subordinata al parere vincolante dell’azienda sanitaria locale, dipartimento di sanità pubblica veterinaria, competente per territorio, la quale verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme regionali
Il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività temporanea di spettacolo viaggiante è soggetta alla disciplina delle leggi statali, regionali e dai regolamenti comunali.

Domanda e documentazione da presentare:
La domanda di autorizzazione per l'esercizio dell' attività temporanea di spettacolo viaggiante in area comunale deve essere presentata esclusivamente sul portale portale: Accesso Unitario SUAP ER.

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pubblicato il 2019/11/12 10:27:00 GMT+1 ultima modifica 2020-07-01T15:07:37+01:00

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