Disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Decreto Legislativo 152/06 ex Decreto Legislativo 152/99. Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96/07 e Legge Regionale n. 4/07. Disciplina dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Con l’approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa Regionale della deliberazione n. 96 del 16/01/07 concernente il Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai Nitrati da fonte agricola (PAN), sono state dettate le nuove disposizioni inerenti la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Detto provvedimento risponde alle esigenze dettate dall’art. 112 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e dà attuazione ai Criteri ed alle Norme tecniche generali sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento introdotti dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Supplemento Ordinario, n. 120 della G.U. n. 109 del 12/5/06).
Il PAN adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 96/07 contiene tutte le disposizioni tecnico-operative necessarie alla piena e completa applicazione dei criteri e delle norme tecniche generali previste dal DM 7 aprile 2006, cioè:
- Il Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l’utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
- I soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- La disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- La disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l’azienda che effettua l’utilizzazione agronomica, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
- I controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell’efficacia del Programma d’azione delle zone vulnerabili, il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
- Le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate;
Per dar corso alle nuove procedure è stato rivisto anche il provvedimento legislativo regionale che era alla base delle previdenti disposizioni ossia la L.R. 24 aprile 1995 n. 50 “Disposizioni dello spandimento dei liquami provenienti dagli insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento”, che è stata abrogata dalla Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a legge i regionali”, che al Capitolo III (dall’art. 5 all’art. 14) detta le “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”.
Per gli allevamenti soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale, sono già applicate le nuove disposizioni a far data dal 31 ottobre 2007.
Per i nuovi allevamenti non soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale l’utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti deve essere da subito effettuata conformemente alle nuove disposizioni già dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 96/06).
Per gli allevamenti esistenti non soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale sono di obbligatoria applicazione le nuove disposizioni a far data dal 1 marzo 2009 . Si evidenzia comunque che gli insediamenti zootecnici esistenti non soggetti alla L.R. n. 50/95 e s.m.i, ma che effettuano l’utilizzazione agronomica degli effluenti devono provvedere all’invio della comunicazione alla Provincia competente per territorio entro il 31 maggio 2008 , mentre il termine del 31 dicembre 2008 rappresenta il termine ultimo fissato dalla Provincia entro il quale il titolare dell’allevamento esistente deve documentare alla stessa Autorità competente l’adeguamento tecnico-amministrativo al PAN rispetto alla situazione preesistente già in possesso della Provincia stessa.