REGOLAMENTO AREE VERDI

OBBLIGHI

1. l’accesso è vietato ai cani sprovvisti di guinzaglio;

2. l’accesso è vietato ai cani il cui conduttore sia sprovvisto di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

3. i proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;

4. i proprietari non dovranno permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altri animali o persone;

5. è necessario attenersi alle altre normative nazionali che regolano la circolazione dei cani ritenuti e segnalati come impegnativi;

6. divieto di accesso a tutti i veicoli, anche se condotti a mano, esclusi autorizzati e velocipedi quando percorrono appositi attraversamenti;

7. divieto di calpestare aiuole e alberi, impianti e giochi non predisposti per tale scopo;

8. divieto alle persone di età superiore agli anni dodici di effettuare qualsiasi tipo di gioco che rechi disturbo alla quiete pubblica e molestia ai frequentatori, se non praticabile mediante le esistenti attrezzature a ciò destinate;

9. divieto di abbandonare vetro o qualsiasi altro tipo di rifiuto;

10. divieto di asportare, alterare, danneggiare ed imbrattare impianti, strutture e giochi.

SANZIONI

L’inosservanza delle disposizioni contenute nelle Ordinanze del Comune di Russi istitutive delle aree verdi e delle aree con accesso consentito ai cani è punita mediante sanzioni amministrative. Per quanto riguarda gli accertamenti ed il servizio di vigilanza in materia di tutela e benessere degli animalie salvaguardia del patrimonio ambientale, il Corpo della Polizia Locale del Comune di Russi si avvaleanche della collaborazione delle Guardie zoo dell’Associazione A.N.P.A.N.A.

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DI CANI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

(Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali)

• ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: 

1. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

2. portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

3. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente

• coloro che conducono animali sul suolo pubblico sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni; sono tenuti altresì a raccogliere le deiezioni, depositandole negli appositi contenitori indicati all’uso o nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Tali obblighi non si applicano ai non vedenti con cani guida.

• sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi. 

 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

I proprietari, allevatori o detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’Anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengono in possesso.

L’iscrizione prevede, per i cani che non sono già stati identi con tatuaggio leggibile e/o microchip, l’applicazione di un microchip da ritirare all’ufficio comunale, del costo di € 3,10.

Per i cani che sono già dotati di un codice identificativo non è richiesto alcun versamento, ma occorre ugualmente l’iscrizione.

Al momento dell’iscrizione il proprietario (che deve essere maggiorenne) dovrà fornire i dati relativi al cane (razza, nome, data di nascita, caratteristiche, ecc.).

• In caso di trasferimento, cessione ad altro proprietario, morte del cane, deve essere effettuata la comunicazione entro 15 giorni all’Anagrafe canina.

In particolare, in caso di smarrimento o sottrazione, occorre effettuare la relativa segnalazione entro 3 giorni.

In caso di ritrovamento di cani randagi o vaganti contattare:

Canile di Ravenna - tel 0544.453095

Polizia Locale di Russi - tel. 0544.587617 - cell 348.3976748

Tutte le ipotesi di maltrattamento e di abbandono sono punite dalla legge n. 189/2004, così come sono previste sanzioni per chi non rispetta le ordinanze vigenti. Il Codice Penale prevede pene severe, quali l’arresto e la reclusione per l’uccisione di animali (art. 544 bis) ed il pagamento di ammende elevate (art. 544 ter) per il maltrattamento degli stessi.

PASSAPORTO PER CANI ED ALTRI ANIMALI

L'Unione Europea dal 2004 ha stabilito che anche gli animali devono essere muniti di regolare documento per viaggiare all'estero che li identifichi e certifichi la loro salute. Il passaporto per cani, gatti e furetti viene rilasciato dai veterinari dell'AUSL

PER INFORMAZIONI

Ufficio Ambiente - Via Babini n. 1 - tel. 0544.587660

Ufficio Anagrafe Canina e URP - Piazza Farini n. 1 - tel. 0544.587600

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