Assegno di maternità - Anno 2024
(ai sensi della Legge 448/1998 art. 66 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo n. 151/2001 art. 74)
L’INPS eroga, sulla base dei dati forniti dal Comune, l’assegno di maternità, concesso per la nascita di un figlio/a alle madri che non beneficiano di trattamenti di maternità o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto all’importo del presente assegno.
L’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 404,17; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 20.221,13.
Il contributo può essere richiesto da donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore all’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
L'assegno viene concesso anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Le domande per l’assegno di maternità devono essere presentate entro e non oltre entro 6 mesi dalla nascita del figlio/a (o dall'ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione).
REQUISITI RICHIESTI
L'assegno può essere richiesto dalle cittadine italiane (o di un altro Stato dell'Unione Europea) o dalle cittadine di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in una delle seguenti condizioni:
- rifugiata politica, sua familiare o superstite;
- apolide, sua familiare o superstite;
- titolare della protezione sussidiaria;
- aver soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, sua familiare o superstite;
- familiare di cittadino dell'Unione Europea o di cittadino lungosoggiornante, non avente la cittadinanza di uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, sua familiare;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs 40/2014), sua familiare.
Ulteriori requisiti:
1. residenza nel Comune di Russi;
2. non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente per la stessa nascita o beneficiarne in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno;
3. attestazione I.S.E.E. (valida per le prestazioni rivolte al minore in oggetto) in corso di validità con valore non superiore ad € 20.221,13 per le nascite avvenute nell'anno 2024.
Il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta/permesso di soggiorno di uno dei genitori.
Tutti i requisiti richiesti per l’erogazione dell’assegno devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena l’esclusione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- domanda redatta su apposita modulistica;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice IBAN del C/C bancario o del C/C postale o del libretto postale o dell'INPS card o della carta di pagamento intestato o cointestato al soggetto richiedente;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea: copia del documento di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante la richiesta di rinnovo.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata presso lo Sportello Sociale del Comune di Russi, sito in via Trieste 1, dove è possibile avere informazioni dettagliate sui requisiti previsti dalla normativa e sulla documentazione da allegare.
Orari di apertura: Martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, Giovedì dalle 14.30 alle 17.30
SPORTELLO SOCIALE del COMUNE DI RUSSI
Via Trieste 1, Russi
Tel: 0544 485850
Email: sportellosociale4@comune.ra.it
Il modulo della domanda è scaricabile qui sotto nella sezione "Allegati da scaricare".
Le domande per l’assegno di maternità devono essere presentate entro e non oltre entro 6 mesi dalla nascita del figlio/a (o dall'ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. n. 448/1998 art. 66
D. Lgs n. 151/2001 art. 74
DPCM n. 452/2000 artt. 10 e seguenti
D. Lgs n. 251/2007 art. 27 – Direttiva 2004/83/CE art. 28
Regolamento CE n. 883/2004 artt. 2 e 4
Regolamento UE n. 1231/2010 art. 1
D. Lgs n. 30/2007 art. 19 – Direttiva 2004/38/CE art. 24
Direttiva 2003/109/CE
Accordi Euromediterranei con Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia
D. Lgs n. 40/2014 – Direttiva 2011/98/UE art. 12 comma 1 lett. e)
INFORMAZIONI UTILI
La richiesta può essere fatta da persona diversa dalla madre nei seguenti casi:
- in caso di madre di minore età: dal padre maggiorenne che abbia riconosciuto il figlio a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e che la madre risulti regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del parto. Qualora anche il padre sia minorenne, dal genitore esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato: dal padre che abbia riconosciuto il figlio a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e che il padre sia in possesso dei medesimi requisiti della madre;
in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre: dal padre purché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e la madre risulti regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del parto.
Nel caso in cui debba essere dovuto l'assegno di maternità in misura ridotta, per determinare la quota differenziale si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria (si considera anche il trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita).
L’assegno viene erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro 45 giorni dalla trasmissione dei dati da parte del Comune.
Il calcolo al diritto viene effettuato tramite il programma informatico predisposto dall'INPS.
Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 e 47 del medesimo DPR.
Per informazioni più approfondite
Sportello Sociale del Comune di Russi, via Trieste 1 - Russi
0544/485850 - sportellosociale4@comune.ra.it