A chi è rivolto
Chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, determinato da una situazione giuridicamente tutelata, ha diritto di accedere alla documentazione amministrativa detenuta dal Comune. In particolare, il diritto di accesso è assicurato:
- ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
- ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione;
- ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi, per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario, relativamente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Come fare
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il Responsabile di tale unità organizzativa provvede a valutare la sussistenza dell’interesse giuridico all’accesso.
Il richiedente deve esibire la lettera di avvio del procedimento inviata dall'ente ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 oppure in mancanza:
- far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi;
- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
- specificare (o ove occorra comprovare) l'interesse connesso alla richiesta.
L’ufficio provvede ad individuare l’atto e a stampare copia. L’interessato può effettuarne la sola visione, oppure richiedere il rilascio di copia in carta semplice, ovvero di copia conforme.
Cosa serve
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità;
- Avere un interesse diretto, concreto e attuale nei confronti del documento richiesto.
Cosa si ottiene
Accesso agli atti (legge 241/90).
Tempi e scadenze
La richiesta sarà assolta entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Quanto costa
L’esercizio del diritto di accesso è assicurato dal Comune gratuitamente con il solo addebito dei costi di riproduzione e, ove previsti, dei diritti di ricerca e di visura, come definiti con apposito atto.
Quando l'invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta, telefax o altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.
Sono fatte salve le norme stabilite dal Dpr 642/1972 e successive modificazioni in materia di imposta di bollo.
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Ultimo aggiornamento: 05-06-2024, 07:48