A chi è rivolto
CHI PUO' RICHIEDERLA
Tale dichiarazione può essere presentata da qualsiasi cittadino interessato, al quale sia stato richiesto di presentare uno specifico documento (che certifichi l’esistenza di stati, fatti o qualità personali dell’interessato contenuti in albi, elenchi o registri pubblici) da parte di pubbliche amministrazioni o di soggetti privati.
Tale dichiarazione è resa dunque, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nei confronti della pubblica amministrazione che è tenuta ad accettarla e nei confronti di soggetti privati, qualora questi decidano di accettarla.
CHI PUO' EFFETTUARLA
La dichiarazione con cui si attesta che la copia di un documento è conforme al documento originale può essere validamente effettuata:
- da un pubblico ufficiale ovvero da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 18, comma 2 , e art. 20, comma 3, D.P.R. n. 445/2000);
- dal cittadino interessato nei casi e nei modi previsti dalla legge (art. 19 , D.P.R. n. 445/2000).
Descrizione
La dichiarazione di conformità all’originale è la dichiarazione resa da un pubblico ufficiale e in taluni limitati casi dal cittadino interessato, nei modi previsti dalla legge, con cui si attesta che la copia di documento è conforme al documento originale.
Tale dichiarazione presuppone l’esistenza di un documento originale e ha la funzione di semplificare la presentazione di documenti da parte dell’interessato che non possa o non intenda presentarli in originale alla pubblica amministrazione o ai soggetti privati che ne facciano richiesta. Le copie dichiarate conformi hanno la stessa validità dei documenti originali e possono sostituirli ad ogni effetto di legge.
CHE COSA SI PUO' DICHIARARE
Possono essere dichiarate conformi all’originale:
- le copie di atti o documenti, ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o del documento (art. 18, comma 1, D.P.R. n. 445/2000);
- le copie di documenti informatici, anche se riprodotti su tipi diversi di supporto (art. 20, comma 1-2, D.P.R. n. 445/2000);
- le copie informatiche di documenti non informatici (art. 20, comma 3, D.P.R. n. 445/2000);
- la copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di pubblicazioni, di titoli di studio o di servizio ovvero di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati (art. 19, D.P.R. n. 445/2000).
Come fare
COME PUO' ESSERE EFFETTUATA
La dichiarazione di conformità all’originale può infatti essere ottenuta in modi diversi, parimenti contemplati e disciplinati dalla legge (art. 18, comma 2 , art. 19 e art. 20, comma 3, D.P.R. n. 445/2000):
- 1) mediante autenticazione della copia di documenti (art. 18, comma 2 , D.P.R. n. 445/2000): il pubblico ufficiale o altro soggetto autorizzato attesta che la copia del documento è conforme al documento originale, con dichiarazione scritta apposta alla fine della copia, la quale deve indicare: la data e il luogo del rilascio, il numero di fogli impiegati, il nome e cognome del pubblico ufficiale, la qualifica rivestita, la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio (art. 18, D.P.R. n. 445/2000).
- 2) mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 19, D.P.R. n. 445/2000): il cittadino interessato attesta che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, ovvero dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati sia conforme all’originale (art. 19, D.P.R. 445/2000): tale dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa (art. 19 bis, D.P.R. 445/2000).
- 3) mediante autenticazione della copia informatica di documenti non informatici (art. 20, comma 3, D.P.R. n. 445/2000): il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesta la conformità all’originale della copia su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico. La dichiarazione del notaio o del pubblico ufficiale è allegata alla copia informatica del documento (secondo le regole tecniche di cui all’art. 8, comma 2, D.P.R. n. 445/2000). Le copie dichiarate conformi all’originale sostituiscono, ad ogni effetto di legge, i documenti originali.
Le dichiarazioni di conformità all’originale possono essere effettuate presso gli Uffici anagrafici competenti ovvero presso i soggetti che la legge autorizza espressamente (D.P.R. n. 445/2000). Per ragioni gravi (quali invalidità, malattie, etc.) è possibile autenticare la dichiarazione al domicilio dell’interessato, nei casi previsti dalla legge.
Cosa serve
Una marca da bollo da € 16,00.
Cosa si ottiene
Autentica di copie.
Tempi e scadenze
La copia autenticata viene rilasciata direttamente dal funzionario incaricato, in tempi immediati, salvo casi particolari.
Quanto costa
Una marca da bollo da € 16,00.
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Ulteriori informazioni
NORME
Art. 18, 19, 20 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 489 Cod. Penale
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Ultimo aggiornamento: 22-05-2024, 08:41